Una nuova interessante sentenza sul tema.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 7 febbraio
2012, n. 1716
Lavoro subordinato - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di
lavoro - Sussistenza - Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Danno
biologico - Danno morale - Principio di personalizzazione del danno
A
norma dell'art. 2087 c.c. l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei lavoratori. Questa norma non impone all'imprenditore una
responsabilità oggettiva ogni volta che il prestatore di lavoro abbia comunque
sopportato un danno. Occorre invece che l'evento sia pur sempre riferibile alla
colpa del primo, per violazione di obblighi di comportamento previsti da
espresse disposizioni, anche infralegislative, o suggeriti dalla tecnica, ma
concretamente individuabili.
Il danno morale non deve configurarsi soltanto
come riparazione delle sofferenze psichiche ma anche come lesione della dignità
personale, particolarmente evidente quando un padre di famiglia venga ridotto
allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli
affettivi nell'ambito della comunità familiare, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30
Cost. Sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un
danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in
sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure
possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato.
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