lunedì 19 marzo 2012

Una nuova interessante sentenza sul tema.

 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 7 febbraio 2012, n. 1716

Lavoro subordinato - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Danno biologico - Danno morale - Principio di personalizzazione del danno

A norma dell'art. 2087 c.c. l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Questa norma non impone all'imprenditore una responsabilità oggettiva ogni volta che il prestatore di lavoro abbia comunque sopportato un danno. Occorre invece che l'evento sia pur sempre riferibile alla colpa del primo, per violazione di obblighi di comportamento previsti da espresse disposizioni, anche infralegislative, o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuabili.
Il danno morale non deve configurarsi soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche ma anche come lesione della dignità personale, particolarmente evidente quando un padre di famiglia venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi nell'ambito della comunità familiare, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. Sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato.

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