Corte di
cassazione civile sentenza 2251/12 del 16/02/2012
La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art.
2087 è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, sul
lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta
un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e la
nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro elemento,
mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato
le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per
impedire il verificarsi del danno medesimo.
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