mercoledì 14 marzo 2012

Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa pronunciandosi in riferimento ad una fattispecie di richiesta di risarcimento danni avanzata da un dipendente nei confronti della propria datrice lavoro, ha affrontato il tema dell’onere della prova abbracciando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità dell’infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte anormali, inopinabili, che esulano dal procedimento di lavoro e sono incompatibili con il sistema di lavorazione, oppure qualora vi sia stata una violazione da parte del lavoratore di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini, dovendosi altrimenti concludere per la normale irrilevanza del concorso della condotta colposa del lavoratore, anche sotto il profilo del computo dell'entità delle conseguenze risarcitorie (così Cass. 6.7.1990, n° 7101; Cass. 8.2.1993, n° 1523; Cass. 7.4.1992, n° 4227; Cass. 17.2.1998, n° 1687; Cass. 8.4.2002 n° 5024; Cass. 18.2.2004 n° 3213), in quanto i comportamenti imprudenti o negligenti dei lavoratori devono considerarsi assorbiti dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nella misura in cui la loro adozione sarebbe stata idonea ad eliminare il rischio di simili comportamenti.

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