Una nuova interessante sentenza sul tema.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 7 febbraio
2012, n. 1716
Lavoro subordinato - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di
lavoro - Sussistenza - Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Danno
biologico - Danno morale - Principio di personalizzazione del danno
A
norma dell'art. 2087 c.c. l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei lavoratori. Questa norma non impone all'imprenditore una
responsabilità oggettiva ogni volta che il prestatore di lavoro abbia comunque
sopportato un danno. Occorre invece che l'evento sia pur sempre riferibile alla
colpa del primo, per violazione di obblighi di comportamento previsti da
espresse disposizioni, anche infralegislative, o suggeriti dalla tecnica, ma
concretamente individuabili.
Il danno morale non deve configurarsi soltanto
come riparazione delle sofferenze psichiche ma anche come lesione della dignità
personale, particolarmente evidente quando un padre di famiglia venga ridotto
allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli
affettivi nell'ambito della comunità familiare, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30
Cost. Sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un
danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in
sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure
possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato.
Cosa succede se un lavoratore si infortuna nel posto di lavoro? Di chi è la responsabilità? Quali prove deve portare il lavoratore perchè sia riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno? E quali l'azienda, a proprio discarico. Di seguito un'interessante sentenza della Corte di Cassazione che fa il punto sulle ultime posizioni sul tema.
lunedì 19 marzo 2012
mercoledì 14 marzo 2012
Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa pronunciandosi in riferimento ad una
fattispecie di richiesta di risarcimento danni avanzata da un dipendente nei
confronti della propria datrice lavoro, ha affrontato il tema dell’onere della
prova abbracciando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la
responsabilità dell’infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte
anormali, inopinabili, che esulano dal procedimento di lavoro e sono
incompatibili con il sistema di lavorazione, oppure qualora vi sia stata una
violazione da parte del lavoratore di precise disposizioni antinfortunistiche o
di specifici ordini, dovendosi altrimenti concludere per la normale irrilevanza
del concorso della condotta colposa del lavoratore, anche sotto il profilo del
computo dell'entità delle conseguenze risarcitorie (così Cass. 6.7.1990, n°
7101; Cass. 8.2.1993, n° 1523; Cass. 7.4.1992, n° 4227; Cass. 17.2.1998, n°
1687; Cass. 8.4.2002 n° 5024; Cass. 18.2.2004 n° 3213), in quanto i
comportamenti imprudenti o negligenti dei lavoratori devono considerarsi
assorbiti dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nella misura in
cui la loro adozione sarebbe stata idonea ad eliminare il rischio di simili
comportamenti.
sabato 3 marzo 2012
Corte di
cassazione civile sentenza 2251/12 del 16/02/2012
La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art.
2087 è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, sul
lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta
un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e la
nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro elemento,
mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato
le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per
impedire il verificarsi del danno medesimo.
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